Pratiche edilizie

Una pratica edilizia è un insieme di documenti che permette di effettuare l’intervento edilizio sul proprio immobile (ristrutturazione appartamenti, realizzazione nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione, modifiche, ecc.).
A seconda della tipologia dell’intervento edilizio (definiti nell’ art. 3 del D.P.R. 380/2001 art. 3) le pratiche richieste dal Comune cambiano e sono normate a livello nazionale dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., tuttavia possono esserci piccoli scostamenti a seconda del Comune di competenza.

Esistono alcuni interventi di edilizia libera che non sono soggetti ad alcuna comunicazione né pratica, ed altri per i quali viene invece richiesta una comunicazione (CIL o CILA) al Comune competente. La CIL, Comunicazione Inizio Lavori consiste in un apposito modulo che l’avente dirittto (es. proprietario) deve presentare agli uffici comunali. La CILA, Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, deve invece essere accompagnata da una relazione stilata da un tecnico abilitato alla professione ed è necessaria per alcuni interventi specifici. Il costo della CILA dipenderà dai diritti di segreteria richiesti dal Comune. Gli interventi possono iniziare il giorno stesso della presentazione della CIL o della CILA.

La SCIA, Segnalazione Certificata Inizio Attività è invece la pratica prevista per tutti i lavori che non rientrano all’interno delle categorie definite dall’ediliza libera (art. 6 del D.P.R. 380) e non subordinati a Permesso di Costruire (art. 10 del D.P.R. 380). La SCIA, che deve essere accompagnata da una relazione tecnica e dai disegni relativi al progetto da effettuare, permette di cominciare i lavori il giorno stesso della presentazione e il Comune ha a disposizione un periodo di 30 giorni nel quale potrà presentare istanza di interruzione degli interventi in atto o richiedere documentazione aggiuntiva.

La DIA, Dichiarazione Inizio Attività è stata sostituita nella quasi totalità dei casi dalla SCIA, tuttavia alcuni Comuni continuano a richiederla ed il suo ambito di applicazione è molto simile a quello della SCIA. La DIA, corredata di relazione tecnica asseverata, deve essere presentata 30 giorni prima dell’inizio dei lavori e solo trascorso tale periodo senza che il Comune si sia opposto agli interventi previsti potrà iniziare. La Super DIA, anch’essa ancora vigente solo in alcuni Comuni, è una procedura alternativa al permesso di costruire e si può attuare in alcuni casi specifici che normalmente sono di competenza di quest’ultimo. Anche la Super DIA prevede la presentazione almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori.

Il PdC, Permesso di Costruire, infine, si applica a tutti gli interventi più rilevanti. Tra questi ci sono le nuove costruzioni, le ristrutturazioni urbanistiche e le ristrutturazioni edilizie che trasformano in parte o in tutto l’organismo edilizio (modifiche ai volumi o ai prospetti). Il permesso di costruire dovrà essere corredato di un progetto, realizzato da un tecnico abilitato, che visualizzi l’opera da realizzare e una dichiarazione tecnica asseverata di conformità. I tempi per ottenere il permesso di costruire sono stati ridotti negli ultimi anni: se entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta allo Sportello Unico dell’Edilizia non si riceve una risposta di qualunque tipologia, andrà in vigore il silenzio-assenso e quindi il permesso verrà automaticamente rilasciato.